Con l’approvazione di una deliberazione di giunta è stata autorizzata la prosecuzione nel 2022 delle attività socialmente utili, in scadenza al 31 dicembre 2021, con una spesa complessiva a carico della Regione di poco inferiore ad un milione di euro. Ne dà notizia l’Assessore al Lavoro Francesco Cupparo, spiegando le modalità della prosecuzione per la platea degli Lsu.
Agli Enti utilizzatori che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, consentono la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) e c) della L.R. 19.01.2005, n. 2, è riconosciuto un contributo del 75% dell’importo complessivo a loro carico per il pagamento dell’assegno da corrispondere agli stessi nel periodo medesimo; agli Enti utilizzatori che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, consentono la prosecuzione delle attività socialmente utili ai soggetti percettori di mobilità o di trattamento di disoccupazione speciale di cui al comma 5 dell’art. 2 della L.R. 19.01.2005, n. 2 è riconosciuto un contributo del 75% dell’importo complessivo a loro carico per il periodo successivo alla scadenza della mobilità o di disoccupazione speciale edile; ai Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, consentono la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) e c) della L.R. 19.01.2005, n. 2, è riconosciuto un contributo del 90% dell’importo complessivo a loro carico per il pagamento dell’assegno da corrispondere agli stessi; agli Enti utilizzatori dei lavoratori socialmente utili trasferiti dalle Comunità Montane che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, consentono la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti di cui all’art. 4 comma 4 della L.R. n. 2/2005 è riconosciuto un contributo pari al 100% dell’importo complessivo per il pagamento dell’assegno da corrispondere agli stessi.
Le misure di incentivazione previste si applicano anche ai Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti che, nel periodo di riferimento del provvedimento, attestano lo stato di dissesto finanziario o che presentino una condizione di squilibrio di bilancio, certificato con l’ultimo rendiconto della gestione, superiore ad un milione di euro.
Inoltre, agli Enti utilizzatori che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, consentono la prosecuzione delle attività socialmente utili ai soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del Pagina 8 di 9 comma 1, art. 5, L.R.19.01.2005, n. 2, è riconosciuto un contributo pari all’intero importo complessivo necessario al pagamento dell’assegno per prestazioni socialmente utili.
Abbiamo inteso garantire la continuità di attività socialmente utili – sottolinea Cupparo – che risultato particolarmente significative specie per piccoli Comuni che con il proprio personale insufficiente non riescono a garantire servizi essenziali ai cittadini, oltre a tutelare le fasce deboli di lavoratori che per una serie di motivazioni anche soggettive non riescono a trovare un’occupazione stabile. Gli incentivi erogati negli anni – continua l’assessore – hanno prodotto la sensibile riduzione della platea sino all’attuale consistenza di oltre 150 unità. Il nostro obiettivo è di svuotare completamente questa platea di lavoratori precari.